PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita in Basilicata una zona franca industriale ubicata nell'area «Val d'Agri-Sauro-Camastra», di seguito denominata «zona franca».
      2. Alla delimitazione della zona franca si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dello sviluppo economico.
      3. Il territorio costituito in zona franca ai sensi del presente articolo è considerato fuori dalla linea doganale del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2060.
      4. Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci pericolose per la collettività.

Art. 2.

      1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati ai sensi delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, denominato «Consorzio della zona franca della Val d'Agri-Sauro-Camastra», di seguito denominato «Consorzio».
      2. Al Consorzio partecipano la regione Basilicata, la provincia di Potenza, il comune di Potenza, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, i comuni del comprensorio e i rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei privati interessati.
      3. Il Consorzio provvede all'adozione di un piano economico-finanziario per l'utilizzazione ottimale dei fondi strutturali

 

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comunitari. Il piano economico-finanziario prevede una serie di agevolazioni o di esenzioni fiscali in favore sia della popolazione sia delle realtà produttive che operano nella zona franca per lo sviluppo della zona stessa.
      4. Il Consorzio, inoltre, gestisce le problematiche inerenti l'istituzione della zona franca, quali la selezione delle domande di insediamento, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione di insediamento di imprese e la determinazione del livello di infrastrutture e di servizi occorrenti per fare fronte alle necessità delle imprese e dei cittadini presenti nella zona interessata.

Art. 3.

      1. Alla zona franca si applicano le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia doganale compatibili con le disposizioni della presente legge.
      2. Le imprese che intendono svolgere la propria attività all'interno della zona franca devono garantire:

          a) un adeguato impatto sull'occupazione;

          b) un impatto ambientale sicuro;

          c) un elevato contenuto tecnologico;

          d) la validità economica dell'iniziativa.

      3. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i seguenti benefìci fiscali:

          a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società;

          b) riduzione dal 30 per cento al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive;

          c) esenzione per un periodo di dieci anni da contributi e dazi doganali;

 

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          d) riduzione delle aliquote IVA in misura percentuale al volume di affari prodotto.

      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento delle operazioni di estrazione petrolifera, ferme restando le misure agevolative già previste alla medesima data, le aliquote delle accise sugli olii minerali utilizzati come carburante o come combustibile per gli usi civili e industriali nei comuni rientranti nella zona franca, di cui alla tabella A allegata alla legge della regione Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, sono ridotte del 70 per cento.
      5. La riduzione di cui al comma 4 concerne la sola quota di accisa di spettanza erariale.
      6. Ai soggetti titolari delle imprese di cui al comma 3 si applica la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle autorità comunitarie, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003.

Art. 4.

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione per le parti di propria competenza.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e per la vigilanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.